Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture

Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture

Per i soggetti con periodicità IVA mensile il 18 febbraio 2018 è stato il termine ultimo per inviare al SdI le e-fatture di gennaio senza l’applicazione di alcuna sanzione derivante da violazioni nella fatturazione.
E’ tuttavia ancora possibile trasmettere al SdI le e-fatture relativa al mese di gennaio 2019 entro il 18 marzo 2019 (termine per la liquidazione IVA di febbraio 2019) pagando la sanzione ex art. 6 D.Lgs. 471/97, ridotta dell’80%.
La sanzione può inoltre essere ulteriormente ridotta in conseguenza del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97.
La riduzione delle sanzioni non riguarda però il regolare versamento dell’IVA, comunque dovuto per il mese di gennaio entro il 18 febbraio 2019.

Spesometro ed Esterometro al 30 aprile

Spesometro ed Esterometro al 30 aprile

Il sottosegretario al MEF Massimo Bitonci ha annunciato il differimento della scadenza al 30 aprile per i due adempimenti, “esterometro” e “spesometro”, previsti originariamente per il 28/02.
Lo spesometro, l’ultimo da effettuarsi, riguarda le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi relative all’ultimo semestre 2018 o all’ultimo trimestre dello stesso anno.
L’esterometro riguarda invece le operazioni attive e passive poste in essere con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, per le quali non esiste già una e-fattura o una bolletta doganale.
Resta da capire se l’esterometro oggetto di comunicazione riguardi tutto il primo trimestre 2019 o solamente gennaio.

Molte le cause di impossibilità di consegna della fattura elettronica

Molte le cause di impossibilità di consegna della fattura elettronica

Una fattura elettronica è emessa in seguito alla ricezione, da parte dell’emittente, di una ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna, sul canale utilizzato per la trasmissione dell’e-fattura al SdI.
Il documento fiscale è validamente emesso in ogni caso.
La ricevuta di impossibilità di consegna obbliga tuttavia l’emittente ad un ulteriore tempestivo adempimento: avvertire il cessionario/committente che la sua fattura si trova nella sua area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi.
Alternativamente, è possibile notificare via PEC o via mail la fattura cartacea, sebbene il documento fiscalmente rilevante resti quello emesso in formato XML.
L’articolo fa una panoramica di tutte le casistiche in cui, per il SdI, è impossibile consegnare il documento al destinatario.