Studio FG

News

Buone nuove per quanto riguarda i finanziamenti di 30.000 euro con garanzia pubblica al 100%. Con le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il Legislatore ha voluto dare un ulteriore stimolo ai finanziamenti garantiti alle Pmi dal Fondo ex articolo 2, comma 100, L. 662/1996 per far fronte al persistere della pandemia che sta aggravando la crisi di liquidità in diversi settori produttivi.

Modifiche Legge di Bilancio 2021

Con le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il Legislatore ha voluto dare un ulteriore stimolo ai finanziamenti garantiti alle Pmi dal Fondo ex articolo 2, comma 100, L. 662/1996 per far fronte al persistere della pandemia che sta aggravando la crisi di liquidità in diversi settori produttivi. In tal senso, l’articolo 1, comma 246 della Legge di bilancio 2021 ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro per il 2022, 1 miliardo di euro per il 2023, 1,5 miliardi per il 2024, 1 miliardo e 500 milioni rispettivamente per il 2025 e per il 2026. Altresì, la Legge di Bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 244 ha mantenuto in vigore fino al 30 giugno 2021 (prorogando il precedente termine del 31 dicembre 2020) quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), D.L. 23/2020, che estende la garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi alle imprese “con numero di dipendenti non superiore a 499” (quindi anche alle cc.dd. “Mid-Cap”), danneggiate dalla pandemia da Covid-19, in misura pari al 90% come garanzia diretta, e del 100% come garanzia indiretta, dell’importo del finanziamento garantito dai Confidi, o da altro fondo di garanzia, per importi massimi garantiti non superiori a 5 milioni di euro e con durata dell’affidamento non superiore a 72 mesi. I beneficiari, però, non devono risultare appostati dalla banca a “sofferenza” (quindi come crediti a contenzioso) oppure non devono essere stati classificati prima del 31 gennaio 2020 come “past-due” (scaduti/sconfinanti per più di 90 giorni oltre una certa soglia di materialità) o come “Inadempienze probabili” (qualora fosse improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, i debitori possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni). Oltre a ciò, gli affidamenti non devono superare in alternativa il 25% del fatturato del 2019, il doppio del costo del personale annuo per il 2019 (o quello previsto per i primi due anni di attività se l’impresa è costituita dal 2019), oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 e 12 mesi, rispettivamente per Pmi, così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e per le imprese diverse dalle Pmi con meno di 500 occupati (“Mid-Cap”).