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Nuovo modello da utilizzare per esercitare l'opzione per la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare il Covid: locazioni di botteghe e negozi, di immobili a uso non abitativo e per affitto di azienda. Esso consente l'invio anche tramite intermediari e tiene conto dell'estensione a imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

provvedimento (n. 2021/43058)

L’Agenzia delle entrate con uno provvedimento (n. 2021/43058) ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti, di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell’art. 122 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, da utilizzare dal 15 febbraio 2021.

Le disposizioni contenute nell’art. 122 si rendono applicabili ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, in dettaglio, si fa riferimento al credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del dl 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 27/2020 (lettera a), al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del medesimo dl 34/2020 (lettera b), al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del dl 34/2020 (lettera c) e, infine, al credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del dl 34/2020 (lettera d).

Il nuovo modello è utilizzabile, in particolare, per la cessione dei crediti d’imposta per la locazione di botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo indicati dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 122 e si evidenzia che la comunicazione, dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta, in ossequio al provvedimento sostituito dell’Agenzia (n. 2020/250739) dell’1/7/2020, doveva avvenire dal 13/7/2020 al 31/12/2021 direttamente dai soggetti cedenti che avevano maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet delle Entrate.

Con un documento di prassi successivo (risoluzione 39/E/2020), l’Agenzia ha istituito i codici tributo («6930» e «6931») per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello di delega F24, da parte del cessionario, rispettivamente del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello sulla locazione di immobili ad uso non abitativo e, affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, si rende necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita «Piattaforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate.

Con il recente provvedimento (n. 2021/43058), tenuto conto dell’estensione, fino al prossimo 30 aprile, del credito d’imposta, di cui al citato art. 28 del dl 34/2020, a cura del comma 602, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’Agenzia ha aggiornato il modello, approvandolo. Corredato di istruzioni, esso è utilizzato in sostituzione del precedente (provvedimento n. 2020/378222) e consente l’invio anche tramite intermediari, di cui al comma 3, dell’art. 3 del dpr 322/1998.

Il detto modello, inoltre, tiene conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 e, in particolare, dell’estensione dell’applicazione alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, con possibile comunicazione dei mesi successivi a dicembre 2020, fino ad aprile 2021.

In particolare, il modello, che richiama le tre tipologie di credito d’imposta (locazione botteghe e negozi, per i canoni di locazione di immobili diversi da quelli abitativi e affitto di azienda) si compone di una sezione destinata ai dati del cedente e dell’eventuale rappresentante se diverso dal cedente, di una ulteriore sezione dove devono essere indicate le tipologie contrattuali (locazione, affitto, leasing, concessione, contratto di servizi e affitto di azienda) con i mesi cui si riferisce la cessione, una sezione che richiede l’indicazione degli estremi di registrazione dei contratti, i dati del cessionario e, infine, una sezione destinata alla sottoscrizione e all’impegno alla trasmissione telematica, tenendo conto che la detta comunicazione deve essere inviata esclusivamente con la specifica procedura disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, a pena di inammissibilità.